Caldaie e climatizzatori: nuovo libretto di impianto (unico) obbligatorio da oggi

Dal 1 Giugno 2014 gli impianti termici di climatizzazione invernale od estiva (caldaie, condizionatori d’aria, etc.), nuovi o già esistenti, devono essere muniti di un nuovo libretto di impianto conforme a quello approvato con Decreto del Ministero economico attuativo delle nuove norme di manutenzione sancite dal Dpr 74/2013 (1).
Il nuovo libretto è unico, composto da varie schede, riguardanti sia gli impianti di riscaldamento sia quelli di raffreddamento come i condizionatori. In caso di installazione di un impianto nuovo è l’installatore che fornisce e compila il libretto. Per gli impianti già esistenti invece la responsabilità grava sul soggetto responsabile (il proprietario o comunque l’occupante dell’immobile), demandata al tecnico manutentore per quanto riguarda i dati tecnici. I “vecchi” libretti sostituiti dal nuovo non devono essere eliminati ma lasciati in allegato.

Sempre dal 1 Giugno 2014 sono cambiati anche i moduli dei “rapporti di controllo dell’efficienza energetica” che vengono rilasciati dai tecnici dopo ogni intervento di manutenzione o controllo. Sul punto si ricorda che i controlli da effettuare sono quelli di manutenzione ordinaria -con la periodicità prevista dal manuale tecnico dell’impianto, di solito annuale- e quelli di controllo dell’efficienza energetica -con la periodicità fissata dalla legge, dal Luglio 2013 il Dpr 74/2013, che va da due a quattro anni a seconda delle caratteristiche dell’impianto-.

Attenzione, però: gli obblighi di controllo periodico riguardano impianti termici di climatizzazione invernale di potenza superiore a 10 kW e impianti termici di climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW. Sono quindi incluse le normali caldaie domestiche (per le quali gli obblighi di controllo periodico non sono una novità) ma restano invece esclusi la gran parte dei piccoli condizionatori domestici (2).

E’ importante sapere anche che la responsabilità sui controlli e le manutenzioni è del soggetto (cosiddetto “responsabile”) proprietario dell’immobile o di chi lo occupa ad altro titolo. Su questi grava quindi il rischio di vedersi comminare sanzioni sia in caso di mancati controlli (variabili da 500 a 3.000 euro) sia in caso di mancata autocertificazione degli stessi al Comune. Riguardo invece la compilazione dei rapporti di controllo la responsabilità, con relativo rischio di vedersi comminare sanzioni (da 1000 a 6.000 euro), cade sul tecnico che li effettua.

Fonte: http://www.aduc.it/comunicato/caldaie+climatizzatori+nuovo+libretto+impianto_22274.php