Il recesso dell’inquilino: come e quando dare disdetta.

Il recesso dell'inquilino: come e quando dare disdetta.Il contratto d’affitto, gestito come scrittura privata tra proprietario ed inquilino, offre ad entrambe le parti la possibilità di recedere dal rapporto di locazione. I termini e le modalità per farlo, però, sono molto diverse tra proprietario ed inquilino. Dopo aver analizzato la disdetta del locatore, cerchiamo di capire come e quando gli inquilini possono dare disdetta.La facoltà dell’inquilino di recedere dal contratto di locazione ad uso abitativo è contenuta nell’articolo 3, comma 6 della Legge n. 431/98 che recita: ”Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi”.

Quindi la prima questione da analizzare è quella del preavviso: sei mesi di anticipo, come per la disdetta del proprietario, come termine fissato da legge. Tuttavia, il termine di sei mesi è derogabile, e quindi all’interno del contratto è possibile inserire una specifica clausola che indica un termine di preavviso maggiore o minore.
In assenza di precise indicazioni, vale quanto previsto dal sopra citato articolo e quindi l’inquilino dovrà mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno al proprietario per comunicare l’intenzione di rilasciare l’immobile trascorsi i sei mesi di preavviso.
Precisiamo anche che il proprietario avrà diritto, quindi, a ricevere i canoni d’affitto fino alla scadenza del periodo di preavviso, salvo accordo per una consegna anticipata dell’immobile.

Altro caso particolare è costituito dal recesso per gli impiegati pubblici che possono usufruire di un periodo ridotto di preavviso, come indicato dal Codice Civile, Art. 1613 dove si legge: “il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta”. In questi casi non è necessario specificare nulla nel contratto, ma semplicemente richiamare questa norma nella lettera di disdetta che poi verrà inviata al proprietario.
La seconda questione, invece, è legata ai “gravi motivi”: riuscire a definire con esattezza quale sia un grave motivo è però abbastanza difficile, visto che la legge non fornisce esempi concreti, ma solo ulteriori aggettivi per i motivi che devono essere gravi nel senso di “involontari, imprevedibili e sopravvenuti”. Quindi, tipicamente chi deve spostarsi per motivi di lavoro o di salute.
Anche in questo caso nella clausola del recesso si potrebbe specificare che la disdetta è consentita anche in assenza di giusta casa. Se non specificato, i gravi motivi devono essere espressamente specificati nella lettera raccomandata inviata al proprietario.

Fonte: blogaffitto-Scritto da