È DIVENTATO LEGGE IL DECRETO DEL FARE

In ambito fiscale, si interviene in tema di riscossione, in cui l’articolo 52 modifica e integra il D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. In particolare: – è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni; – è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario – viene stabilità l’impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo (per gli altri immobili del debitore l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro); – i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall’articolo 515 del codice di procedura civile, sono estesi ai debitori costituiti in forma societaria; è stata inoltre inserita una norma in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, prevedendo che prima del fermo l’agente della riscossione notifichi una comunicazione preventiva con la quale avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo; se entro tale termine il debitore dimostra che il bene in questione è strumentale all’attività di impresa o della professione il fermo non è eseguito. Si prevede inoltre, al medesimo articolo 52, che l’agente della riscossione non dia corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti “beni essenziali”, da individuarsi con apposito decreto del Ministero dell’economia.
L’articolo 53 infine proroga al 31 dicembre 2013 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi, di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali