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	<title>Invest Milano - Divisione Aziende &#187; LOCAZIONE</title>
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	<description>Vendita immobili ed attività commerciali in Milano.</description>
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		<title>Per la cedolare al 10% vecchi contratti da rifare</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 08:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliva</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Sono numerose le novità, a favore del settore, nel decreto casa, il Dl 47/2014, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 73 del 28 marzo 2014. La principale è la riduzione, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.investmilano.it/wp-content/uploads/2014/04/affittasi.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2543" title="affittasi" src="http://www.investmilano.it/wp-content/uploads/2014/04/affittasi.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a><br />
Sono numerose le novità, a favore del settore, nel decreto casa, il Dl 47/2014, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 73 del 28 marzo 2014. La principale è la riduzione, al 10%, della cedolare secca sugli affitti abitativi. Visto che questo regime di tassazione diventa più conveniente, è importante capire come deve fare per entrarvi chi finora ha pagato l&#8217;Irpef ordinaria. La questione riguarda molti: gran parte dei proprietari finora ha optato per il canone di mercato.<br />
Per passare alla cedolare secca, il proprietario e l&#8217;inquilino dovranno, di comune accordo, risolvere l&#8217;originario rapporto contrattuale di locazione, assoggettato all&#8217;imposta del 21%. A quel punto, ne potranno sottoscrivere uno nuovo sulla base delle disposizioni sui contratti concordati, esclusa l&#8217;applicazione dell&#8217;Istat. E godere così dell&#8217;aliquota più ridotta.<br />
La cedolare secca è una forma alternativa di fiscalità, che sottopone le rendite da locazione abitativa tra persone fisiche ad un prelievo tout court in sostituzione alla ordinaria tassazione Irpef.<br />
In sostanza, l&#8217;articolo 9 del Dl 47 riduce la percentuale dell&#8217;imposta al 10%, anche se solo per i contratti a canone concordato. Ma il vero cambiamento interessa anche chi ha un contratto a canone di mercato, perché potrebbe essere invogliato a passare a quello concordato. Infatti, la differenza tra i due regimi di cedolare è ormai molto forte: tra il 21% e il 10 % la differenza è dell&#8217;11% e in parecchie città la linea che separa il canone concordato (un tempo assai più basso) da quello di mercato (che negli ultimi anni ha subìto un crollo generale) è minima.<br />
La riduzione si innesta sul quadro precedente. Sinora era previsto:<br />
- per i contratti a regime ordinario o di mercato (4 anni+4,) l&#8217;aliquota del 21%, tuttora vigente e applicabile sull&#8217;intero territorio nazionale;<br />
- per i contratti concordati, quelli che applicano i canoni previsti dagli accordi territoriali, prima il 19%, poi ridotto al 15% e ora, dopo la pubblicazione del decreto casa, al 10%.<br />
Ma quest&#8217;ultima aliquota è applicabile solo nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.<br />
Le aliquote colpiscono l&#8217;intero importo del canone e i contribuenti non godono, quindi, delle detrazioni previste nel caso di assoggettamento di quegli imponibili all&#8217;Irpef.<br />
La scelta tra le due diverse forme di tassazione (Irpef o cedolare) è a discrezione del locatore. L&#8217;opzione può essere contenuta nel contratto o formulata in corso di rapporto. In tal caso, la scelta deve essere preceduta, obbligatoriamente, dalla comunicazione al conduttore della rinuncia all&#8217;aggiornamento Istat annuale del canone.<br />
Ma quali scelte può fare oggi il proprietario? L&#8217;opzione per la cedolare, se già contenuta nel contratto originario, non determina altri adempimenti, risultando già nel mod. 69 dell&#8217;agenzia delle Entrate, modulo con il quale si provvede alla normale registrazione del contratto: l&#8217;aliquota ridotta scatta automaticamente.<br />
Se invece la scelta viene operata in corso di rapporto, nel senso che il proprietario aveva originariamente optato per l&#8217;Irpef, questi deve effettuare due adempimenti: dopo la comunicazione all&#8217;inquilino della rinuncia all&#8217;adeguamento Istat, l&#8217;opzione per la cedolare va comunicata all&#8217;agenzia delle Entrate, sempre attraverso il mod. 69, da presentare all&#8217;ufficio.<br />
La cedolare secca assorbe ed esclude ogni altra imposta che riguardi il rapporto di locazione. Pertanto non si dovranno più corrispondere l&#8217;imposta di registro annuale &#8211; neanche per eventuali modifiche del contratto (anticipata risoluzione, modifica del canone), bollo &#8211; e, come detto, l&#8217;Irpef. Attenzione perché, nel caso di erroneo pagamento, gli importi non sono restituibili. Gli adempimenti per l&#8217;imposta sostitutiva – scadenze e modalità (acconto e saldo) – sono gli stessi dell&#8217;Irpef (le istruzioni sono sul sito dell&#8217;agenzia delle Entrate).</p>
<p>read: <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-03-30/per-cedolare-10percento-vecchi-contratti-rifare--161333.shtml?uuid=ABgsYz6">http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-03-30/per-cedolare-10percento-vecchi-contratti-rifare&#8211;161333.shtml?uuid=ABgsYz6</a></p>
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		<title>PASSO INDIETRO SUL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 09:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliva</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La notizia che ogni canone di locazione, anche di € 100,00, dovesse passare per mezzi tracciati (assegni o bonifici) aveva destato molta preoccupazione per le ovvie conseguenze in termini di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La notizia che ogni canone di locazione, anche di € 100,00, dovesse passare per mezzi tracciati (assegni o bonifici) aveva destato molta preoccupazione per le ovvie conseguenze in termini di praticabilità delle operazioni e di relativi costi. Si pensi al pensionato che potrebbe non avere un conto corrente proprio e anche al costo del singolo bonifico, magari rapportato ad un canone di locazione esiguo.</p>
<p><a href="http://www.investmilano.it/wp-content/uploads/2014/03/affittasi.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-2474" title="affittasi" src="http://www.investmilano.it/wp-content/uploads/2014/03/affittasi-661x200.jpg" alt="" width="661" height="200" /></a>Tuttavia la norma appariva chiara.<br />
La previsione di versamento del canone di locazione riferito alle unità abitative (con eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) per qualunque importo attraverso forme e modalità che escludano il contante e ne assicurino la tracciabilità (pena, tra l’altro, la perdita dell’asseverazione dei patti contrattuali necessari all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore) si presentava come deroga alla più generale norma che conosciamo e che prevede l’uso del contante per transazioni di importo massimo non superiore a € 999,99.<br />
L’Agenzia delle Entrate ha chiesto chiarimenti sul tenore della norma al Mef il quale ha risposto con nota 10492/DT del 5.2.2014 specificando che:</p>
<p>“la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante … può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione…”.</p>
<p>In sostanza il Mef ha stabilito che il pagamento delle locazioni sotto la soglia dei € 1.000 possa avvenire anche in contanti ma solo con la traccia della movimentazione che può essere fornita attraverso una semplice ricevuta.</p>
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		<title>L&#8217;ACCORDO DI RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 16:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliva</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;ipotesi di un accordo, tra proprietario e conduttore, di riduzione del canone di locazione, inusitata fino a pochi anni fa, è diventata oggi prassi diffusa per fare fronte alla grave [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.investmilano.it/wp-content/uploads/2013/09/CRISI.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2062" title="Riduzione Locazione" src="http://www.investmilano.it/wp-content/uploads/2013/09/CRISI-150x150.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>L&#8217;ipotesi di un accordo, tra proprietario e conduttore, di riduzione del canone di locazione, inusitata fino a pochi anni fa, è diventata oggi prassi diffusa per fare fronte alla grave crisi che attanaglia il mercato immobiliare, ivi compreso quello delle locazioni, sia  abitative che non. Già da qualche anno anche l&#8217;Agenzia delle Entrate si è espressa al riguardo fornendo dei chiarimenti, con la  <strong><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9497c280430a0f6f92de9eacd195d741/risoluzione60Edel28giugno2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=9497c280430a0f6f92de9eacd195d741">Risoluzione n. 60/E</a> </strong>del 28 giugno 2010,<strong> </strong>a seguito di un interpello presentato da un contribuente.<br />
L&#8217;Agenzia ha stabilito che <strong>l&#8217;accordo</strong> intercorso tra il locatore ed il conduttore volto a ridurre il canone di locazione inizialmente pattuito <strong>non incorre nell&#8217;obbligo di essere necessariamente comunicato all&#8217;Amministrazione finanziaria</strong>, a differenza delle cessioni, delle proroghe e delle risoluzioni le quali, ai sensi dell&#8217;art. 17 del <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131!vig="><strong>T.U.R.</strong></a>, vanno registrate in termine fisso, anche se stipulate verbalmente, con il versamento dell&#8217;imposta (67,00 euro) entro 30 giorni dall&#8217;evento.<br />
A tale conclusione sono giunti i tecnici dell&#8217;Agenzia rifacendosi all&#8217;orientamento dettato dalla Corte di Cassazione (Sezione III, sentenza n. 5576/2003: <a href="https://docs.google.com/file/d/0B4ZWf2EwX9MsQmRtcWpaLXNtRlE/edit?usp=sharing"><strong>massimario</strong></a>) ove stabilisce che la sola variazione del canone non è indice di per sé di una novazione di un</p>
<p>rapporto di locazione e del suo conseguente trattamento fiscale obbligatorio.<br />
Unica eccezione, il caso in cui l&#8217;accordo sia formalizzato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.<br />
L&#8217;obbligo della comunicazione è stato altresì escluso in quanto il disposto dell&#8217;art. 19 del T.U.R. impone di denunciare, entro 20 giorni dal loro verificarsi, solo quegli eventi &#8220;<em>che diano luogo ad ulteriore liquidazione d&#8217;imposta</em>&#8221; (quale sarebbe, ad esempio, l&#8217;opposto caso di aumento del canone di locazione).<br />
Poiché l&#8217;accordo raggiunto va a determinare una diminuzione della base imponibile, sia ai fini dell&#8217;imposta di registro, sia ai fini delle imposte dirette, con conseguente corresponsione di un&#8217;imposta minore, diventa <strong>interesse delle parti dare data certa all&#8217;atto di fronte a terzi, mediante la sua registrazione, rispondendo così a quell&#8217;esigenza probatoria proprio nei confronti dell&#8217;Agenzia stessa</strong>.<br />
Circa la quantificazione dell&#8217;imposta, premesso che l&#8217;ammontare della suddetta per una locazione non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00 così come stabilito dal punto II) della nota posta in calce all&#8217;art. 5 della Tariffa allegata al T.U.R., l&#8217;Agenzia ha</p>
<p>ritenuto che l&#8217;accordo di riduzione del canone non concretizzi un&#8217;ipotesi contrattuale autonoma, in quanto si riferisce ad un contratto di locazione in essere già registrato e per questo motivo <strong>la registrazione volontaria della scrittura andrà a scontare l&#8217;imposta in misura pari ad euro 67,00 con codice tributo 109T</strong> (oltre all&#8217;imposta di bollo di euro 16,00, entrambi obbligatorie anche in regime di cedolare secca essendo la registrazione, come visto, effettuata su base volontaria), trovando applicazione, nella fattispecie, il già citato articolo 5.  fonte:<a href="http://infocentocase.blogspot.it/">http://infocentocase.blogspot.it/</a></p>
<p style="text-align: center;">SCARICA IL PROFORMA PER RICHIEDERE UNA  RIDUZIONE <a href="https://docs.google.com/file/d/0B4ZWf2EwX9MsbzhFUFpXV1owbDg/edit" target="_blank">   https://docs.google.com/file/d/0B4ZWf2EwX9MsbzhFUFpXV1owbDg/edit<br />
</a></p>
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