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	<title>Invest Milano - Divisione Aziende &#187; istat</title>
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		<title>Per la cedolare al 10% vecchi contratti da rifare</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 08:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[FISCO & CONTABILITA']]></category>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.investmilano.it/wp-content/uploads/2014/04/affittasi.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2543" title="affittasi" src="http://www.investmilano.it/wp-content/uploads/2014/04/affittasi.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a><br />
Sono numerose le novità, a favore del settore, nel decreto casa, il Dl 47/2014, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 73 del 28 marzo 2014. La principale è la riduzione, al 10%, della cedolare secca sugli affitti abitativi. Visto che questo regime di tassazione diventa più conveniente, è importante capire come deve fare per entrarvi chi finora ha pagato l&#8217;Irpef ordinaria. La questione riguarda molti: gran parte dei proprietari finora ha optato per il canone di mercato.<br />
Per passare alla cedolare secca, il proprietario e l&#8217;inquilino dovranno, di comune accordo, risolvere l&#8217;originario rapporto contrattuale di locazione, assoggettato all&#8217;imposta del 21%. A quel punto, ne potranno sottoscrivere uno nuovo sulla base delle disposizioni sui contratti concordati, esclusa l&#8217;applicazione dell&#8217;Istat. E godere così dell&#8217;aliquota più ridotta.<br />
La cedolare secca è una forma alternativa di fiscalità, che sottopone le rendite da locazione abitativa tra persone fisiche ad un prelievo tout court in sostituzione alla ordinaria tassazione Irpef.<br />
In sostanza, l&#8217;articolo 9 del Dl 47 riduce la percentuale dell&#8217;imposta al 10%, anche se solo per i contratti a canone concordato. Ma il vero cambiamento interessa anche chi ha un contratto a canone di mercato, perché potrebbe essere invogliato a passare a quello concordato. Infatti, la differenza tra i due regimi di cedolare è ormai molto forte: tra il 21% e il 10 % la differenza è dell&#8217;11% e in parecchie città la linea che separa il canone concordato (un tempo assai più basso) da quello di mercato (che negli ultimi anni ha subìto un crollo generale) è minima.<br />
La riduzione si innesta sul quadro precedente. Sinora era previsto:<br />
- per i contratti a regime ordinario o di mercato (4 anni+4,) l&#8217;aliquota del 21%, tuttora vigente e applicabile sull&#8217;intero territorio nazionale;<br />
- per i contratti concordati, quelli che applicano i canoni previsti dagli accordi territoriali, prima il 19%, poi ridotto al 15% e ora, dopo la pubblicazione del decreto casa, al 10%.<br />
Ma quest&#8217;ultima aliquota è applicabile solo nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.<br />
Le aliquote colpiscono l&#8217;intero importo del canone e i contribuenti non godono, quindi, delle detrazioni previste nel caso di assoggettamento di quegli imponibili all&#8217;Irpef.<br />
La scelta tra le due diverse forme di tassazione (Irpef o cedolare) è a discrezione del locatore. L&#8217;opzione può essere contenuta nel contratto o formulata in corso di rapporto. In tal caso, la scelta deve essere preceduta, obbligatoriamente, dalla comunicazione al conduttore della rinuncia all&#8217;aggiornamento Istat annuale del canone.<br />
Ma quali scelte può fare oggi il proprietario? L&#8217;opzione per la cedolare, se già contenuta nel contratto originario, non determina altri adempimenti, risultando già nel mod. 69 dell&#8217;agenzia delle Entrate, modulo con il quale si provvede alla normale registrazione del contratto: l&#8217;aliquota ridotta scatta automaticamente.<br />
Se invece la scelta viene operata in corso di rapporto, nel senso che il proprietario aveva originariamente optato per l&#8217;Irpef, questi deve effettuare due adempimenti: dopo la comunicazione all&#8217;inquilino della rinuncia all&#8217;adeguamento Istat, l&#8217;opzione per la cedolare va comunicata all&#8217;agenzia delle Entrate, sempre attraverso il mod. 69, da presentare all&#8217;ufficio.<br />
La cedolare secca assorbe ed esclude ogni altra imposta che riguardi il rapporto di locazione. Pertanto non si dovranno più corrispondere l&#8217;imposta di registro annuale &#8211; neanche per eventuali modifiche del contratto (anticipata risoluzione, modifica del canone), bollo &#8211; e, come detto, l&#8217;Irpef. Attenzione perché, nel caso di erroneo pagamento, gli importi non sono restituibili. Gli adempimenti per l&#8217;imposta sostitutiva – scadenze e modalità (acconto e saldo) – sono gli stessi dell&#8217;Irpef (le istruzioni sono sul sito dell&#8217;agenzia delle Entrate).</p>
<p>read: <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-03-30/per-cedolare-10percento-vecchi-contratti-rifare--161333.shtml?uuid=ABgsYz6">http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-03-30/per-cedolare-10percento-vecchi-contratti-rifare&#8211;161333.shtml?uuid=ABgsYz6</a></p>
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