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	<title>Invest Milano - Divisione Aziende &#187; CERTIFICAZIONE</title>
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	<description>Vendita immobili ed attività commerciali in Milano.</description>
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		<title>L&#8217;ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 08:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[FARE IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[APE]]></category>
		<category><![CDATA[CERTIFICAZIONE]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 4 agosto 2013 la legge di conversione D.L.n.63/13 ha introdotto L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA(APE). Sostituisce l’ACE, deve essere fornito per i nuovi edifici dal costruttore , per gli edifici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 4 agosto 2013 la legge di conversione D.L.n.63/13 ha introdotto L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA(APE).</p>
<p>Sostituisce l’ACE, deve essere fornito per i nuovi edifici dal costruttore , per gli edifici esistenti venduti o locati dal proprietario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’attestato di prestazione energetica deve essere <strong>allegato al contratto di vendita</strong>, <strong>agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione</strong>, <strong>pena la nullità del contratto</strong>.</p>
<p>Per i contratti di locazione l’attestato è obbligatorio solo se si tratta di nuove locazioni, sono esclusi i rinnovi, le proroghe e la reiterazione di un rapporto preesistente.</p>
<p>La disciplina trova invece applicazione ai leasing e all’affitto d’azienda che abbia ad oggetto anche un edificio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’APE deve essere redatto da un tecnico accreditato ed ha una validità di 10 anni, esso deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La sanzione per la mancata allegazione è piuttosto importante: la norma prevede quale conseguenza la nullità dell’atto (non soggetta a prescrizione).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Non sussiste l’obbligo di allegazione dell’APE nei seguenti casi:</p>
<p>-          Fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq;</p>
<p>-          Fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo;</p>
<p>-          Fabbricati agricoli non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;</p>
<p>-          Box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali di riparo, locali contatori, legnaie, stalle, portici;</p>
<p>-          Luoghi adibiti al culto;</p>
<p>-          Ruderi;</p>
<p>-          Fabbricati al grezzo;</p>
<p>-          Fabbricati in disuso, inagibili, non utilizzati né utilizzabili, con impianti dismessi o senza impianti, manufatti (piscine, serre)</p>
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